Via Oria, 72028 Torre Santa Susanna (BR) +39 0831.746299

Servizi di vigilanza per la casa e i tuoi spazi vitali

Servizi di sicurezza Integrata e personalizzata per la Casa.
Siska Vigilanza Garantisce la sicurezza degli spazi interni ed esterni di civili abitazioni, villette e dimore al mare e in campagna.

Un servizio di sorveglianza continuativo con le nostre guardie giurate armate preparate e qualificate, sempre coordinate con la Centrale Operativa attiva tutti i giorni h.24.

Le guardie giurate dispongono inoltre di tutti gli strumenti necessari per garantire una sicurezza sia attiva sia passiva.

Oltre a questo, il nostro personale presenta anche livelli di formazione personalizzati antincendio e soccorso sanitario.

Servizio Progettato su misura

Ogni ambiente ha un livello di rischio. Per questo i nostri esperti studiano con te la soluzione ideale per garantire la massima protezione a persone e cose.

Operatori Altamente Professionali

Tutti gli Operatori che vigilano sulla tua sicurezza sono stati selezionati sulla base di severi requisiti e vengono formati appositamente per gestire ogni situazione di pericolo.

Tecnologia avanzata

Offriamo la tecnologia più avanzata e l’esperienza più solida. Ogni pericolo, potenziale o reale, è sempre gestito da esperti.

Videsorveglianza

Siska Vigilanza adotta sistemi di allarme di ultima generazione. Progetta e  installa impianti di allarme e di videosorveglianza.
La videosorveglianza è un sistema di sicurezza completo e gestisce a distanza allarmi:

  • per case,
  • l’uffici,
  • il negozi,
  • e piccole e grandi aziende.

Il tutto è monitorato da una Centrale Operativa h24/365g che, in caso di allarme, attiva le procedure di pronto intervento. 

Per la tua casa, il luogo più importante, offriamo una gamma completa di soluzioni di sicurezza.

Monitoraggio h24/365
da Centrale Operativa con sistemi di videosorveglianza

Vigilanza con Servizi Ispettivi

Servizi di Pronto Intervento
Guardia Giurata

Vuoi maggiori informazioni
sui nostri servizi?

Domande Frequeti - FAQ

No. Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi.
In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento (cfr. FAQ n. 7).

Sì. Gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

È necessario in primo luogo che l’istallazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.). È indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato. Valgono al riguardo le osservazioni di cui alla FAQ n. 5. In ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni.

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ciò salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (si veda, ad esempio, l’art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”).

In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato.